Le
nuove normative istituzionali
Avv. Manila Peccantini
L’operato FISTQ a garanzia della professionalità e dei
diritti degli operatori:
si mettono a confronto le proposte di legge del 2004 e 2005
PROPOSTA
DI LEGGE (2004) - MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI A.C.137
Relatore On. Lucchese maggio 2003
Finalità
e oggetto (Art.1):
- Riconoscimento del pluralismo scientifico (Art.32 Cost.)
- Libertà di scelta terapeutica per il paziente
- Libertà di cura da parte del medico e dell’operatore
non medico (consenso informato)
NUOVO
TESTO (2005)
MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI A.C.137
Finalità e oggetto (Art.1):
- Riconoscimento del diritto di avvalersi delle medicine e delle
pratiche non convenzionali esercitate dai laureati... e dagli
operatori professionali delle discipline bio-naturali di cui all’Art.21
iscritti ai rispettivi albi e registri secondo le modalità
di legge.
- Libertà di scelta terapeutica per il paziente
- Libertà di cura da parte del medico e di tutti gli operatori
di cui alla presente legge (consenso informato)
PROPOSTA DI LEGGE (2004)
PROFESSIONI
SANITARIE ESERCITATE DA NON MEDICI (ART.21)
- Naturopatia
- Shiatsu
- Riflessologia
- Pranoterapia
Possono essere istituite altre e nuove professioni non convenzionali
esercitate da operatori non convenzionali previo accreditamento
delle società e associazioni scientifiche di riferimento.
PROPOSTA
DI LEGGE (2005)
OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIONATURALI
DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE DISCIPLINE BIONATURALI (Art.21)
Sono
definite discipline bionaturali le pratiche che stimolano le risorse
naturali dell’individuo e sono mirate al benessere, alla difesa
e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla
rimozione degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a
generare una migliore qualità della vita. Le discipline
bionaturali hanno inoltre le finalità di favorire la piena
e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo
in relazione al proprio stile di vita e di stimolare le risorse
vitali della persona intesa come entità globale e indivisibile.
Fermo restando tali caratteristiche di base comune, ogni disciplina
utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e
coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine
-
Naturopatia
- Shiatsu
- Riflessologia
- Massaggio Cinese Tuina – Qigong
- Massaggio Ayurvedico
- Pranopratica
- Reiki
PROPOSTA
DI LEGGE (2004)
ORDINI E ALBI (ART.22)
-
Operatori non medici con diploma conseguito presso le Università
o scuole private accreditate
- Obbligatorietà dell’iscrizione per le categorie di cui
all’Art.21
- Applicazione agli iscritti dell’Art.622 del Codice Penale, “rivelazione
di segreto professionale”.
PROPOSTA
DI LEGGE (2005)
PROFILI E COMPETENZE DEGLI OPERATORI BIONATURALI (ART.22)
Il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi
delle discipline bionaturali è il seguente:
- l’operatore professionale naturopata ...
- l’operatore professionale shiatsu ...
- l’operatore professionale di riflessologia ...
-
l’operatore professionale del tui na-qigong
disciplina finalizzata alla conservazione e al recupero dello
stato di benessere, opera attraverso un insieme di tecniche manuali
tradizionali cinesi volte al riequilibrio e all’armonizzazione
dell’energia. L’operatore tui na qigong durante il massaggio si
avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente le dita,
le mani e i gomiti, con cui si esercitano stimolazioni diverse,
con o senza l’ausilio degli strumenti tradizionali, per riequilibrare
l’energia vitale. L’operatore inoltre insegna tecniche di automassaggio
e di autostimolazione dei punti energetici e informa anche sui
corretti stili di vita e sulla idonea alimentazione secondo i
principi della tradizione cinese.
(...segue)
- l’operatore professionale del massaggio ayurvedico ...
- l’operatore professionale di pranopratica ...
- l’operatore professionale del reiki ...
Gli operatori professionali delle discipline bio-naturali svolgono,
con titolarità e autonomia professionale, nell’ambito delle
proprie competenze, le attività dirette alla prevenzione
primaria e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva;
non effettuano diagnosi, né alcuna attività di tipo
sanitario, non utilizzano farmaci, e la loro attività professionale
si esplica nella promozione del benessere educando a stili di
vita salubri, ad abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza
di comportamenti rispettosi dell’ambiente.
PROPOSTA
DI LEGGE (2004)
FORMAZIONE OPERATORI NON MEDICI
(ART.23 e 24)
Le Università statali e non statali possono istituire corsi,
previo parere vincolante della Commissione della formazione, per
il rilascio del diploma di laurea nelle professioni sanitarie
non convenzionali esercitate da operatori non medici di cui all’Art.21
Formazione
- Presso strutture SSN
- Presso istituti privati di formazione accreditati a norma dell’Articolo
1 Commi 4 e 5
- Appositi protocolli di intesa fra le Regioni e le Università
(Art. 6 D. Lgs. 502/92)
PROPOSTA DI LEGGE (2005)
FORMAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE DISCIPLINE BIONATURALI
(ART.23 e 24)
PERCORSO DI FORMAZIONE (ART 23)Accesso: diploma scuola media superiore
o titolo equiparato
- Corso almeno 3 anni
- Monte ore pari a 1200
- Didattica:
modulo di base (300 ore)
modulo professionalizzante (900 ore)
- Certificazione di frequenza – esami di idoneità (diploma
di operatore professionale in discipline bionaturali)
ACCREDITAMENTO
ISTITUTI DI FORMAZIONE
(PUBBLICI E PRIVATI)
- Presentazione di domanda al Ministro dell’istruzione dell’università
- Attività formativa almeno 4 anni
- Parere vincolante della commissione
COMMISSIONE
NAZIONALE DISCIPLINE BIONATURALI (ART.24)
Composizione, rappresentanti:
Ministeri, Regioni, Tribunale per i diritti del malato, associazione
dei consumatori e degli utenti e di ciascuna delle discipline
di cui all’articolo 21 designati dagli istituti di formazione
accreditati
PROPOSTA
DI LEGGE (2004)
COMPETENZE (ART. 25)
- Attività dirette alla prevenzione e salvaguardia della
salute definite dai relativi profili professionali (autonomia
professionale)
- Profili professionali definiti con decreto del Ministero della
Salute previo parere della Commissione
- Non è consentito effettuare diagnosi
PROPOSTA
DI LEGGE (2005)
competenze definite nell’Art.21
PROPOSTA
DI LEGGE (2005)
COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LE DISCIPLINE BIONATURALI (ART.25)
- definisce i criteri per l’adozione dei programmi didattici
- definisce i criteri per l’accreditamento degli istituti di formazione
- definisce le qualifiche professionali
- esprime parere vincolante al Ministro dell’Istruzione
- definisce i criteri dei registri regionali di operatori e docenti
- esprime parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di
studio equipollenti
- stabilisce eventuali criteri aggiuntivi per il riconoscimento
dei titoli di studio degli operatori
- monitoraggio del livello di diffusione delle discipline
- definisce percorsi formativi specifici per gli operatori delle
professioni sanitarie e per i laureati
- esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati
- designa i rappresentanti degli operatori quali membri della
commissione permanente
PROPOSTA
DI LEGGE (2005)
NORME TRANSITORIE (ART.26)
- Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 la commissione
nazionale valuta gli attestati di qualificazione professionale
posseduti dal candidato e rilasciati dagli istituti di formazione
pubblici e privati delle discipline bionaturali accreditati e,
in assenza di questi, tiene conto dell’attività professionale
svolta continuativamente da almeno 5 anni. Valutati inoltre il
curriculum professionale, i corsi gli studi frequentati e le pubblicazioni
scientifiche prodotte, la stessa commissione, qualora non ritenga
sufficienti i requisiti posseduti, stabilisce la necessaria integrazione
da conseguire presso i citati istituti. Non avere conseguito il
diploma di scuola media superiore non costituisce causa ostativa
al riconoscimento del titolo.
PROPOSTA
DI LEGGE (2005)
REGISTRI E ELENCHI DELLE DISCIPLINE BIONATURALI (ART.27)
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono
entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge appositi
registri regionali degli operatori e dei docenti delle discipline
bionaturali accreditati operanti nel rispettivo territorio
-Per l’esercizio professionale DBN di cui al comma 2 dell’Art.21
è obbligatoria l’iscrizione ai registri regionali di cui
al comma 1.
LEGGI
REGIONALI
TOSCANA
LEGGE REGIONALE 03/01/2005 n.2
DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIONATURALI
ARTICOLO 1
- La Regione Toscana , nell’ambito delle attività di promozione
e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità
della vita, e allo scopo di assicurare i cittadini, che intendono
accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere
un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua
con la presente legge le attività di seguito denominate
discipline del benessere e bionaturali.
ARTICOLO 2
- Ai fini della presente legge si intende:
per discipline del benessere e bionaturali: le pratiche e le tecniche
naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali
esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e
la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline
non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili
alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica
della popolazione erogate dal servizio sanitario ne alle attività
connesse a qualunque prescrizione di dieta.
ARTICOLO 3
- Formazione almeno 3 anni
ARTICOLO 4
- Comitato regionale per le discipline del benessere e bionaturali
Compiti:
-definizione dei contenuti e del percorso formativo
-elenco scuole
-requisiti di qualità
-criteri organizzativi dell’elenco Regionale
-monitoraggio delle attività
-valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline
ARTICOLO 5
Elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali
a)scuole di formazione
b)operatori nelle discipline del benessere
per l’iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1,
lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività
documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni
Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli
operatori in possesso dell’attestato di qualifica
LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE N.142
NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIONATURALI 25/01/2005
ARTICOLO 1
(Finalità e principi)
1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività
degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire
una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne
derivano.
2. Le prestazioni afferenti l’attività degli operatori
in discipline bio-naturali, consistono in attività e pratiche
che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello
stato di benessere della persona. Tali pratiche che non hanno
carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse
vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la
cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici
in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.
ARTICOLO 2
Registro degli operatori in discipline bio-naturali
- Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito
percorsi formativi riconosciuti dalla regione in base ai criteri
definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all’Art.4.
- L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione
necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio
regionale da parte degli operatori.
ARTICOLO 3
Registro degli enti di formazione
è istituito, presso la Giunta Regionale il registro regionale
degli enti di formazione in discipline bio-naturali
ARTICOLO 4 Organismi consultivi
Consulta Regionale degli ordini, collegi, associazioni professionali
e comitato tecnico scientifico
Compiti Comitato:
- propone i contenuti dei programmi delle varie discipline
- elabora criteri di valutazione dei percorsi formativi
- definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri
- valutazione delle domande di iscrizione
LIGURIA
NORME REGIONALI SULLE DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE
ARTICOLO 1
La Regione, allo scopo di migliorare la qualità della vita
e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini,
riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle discipline
bionaturali per il benessere di cui all’Art.2 e , a tutela dell’utenza,
garantisce la loro corretta esecuzione.
Le discipline di cui al comma 1 condividono l’obiettivo di educare
la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente
e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici
stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza
perseguire finalità terapeutiche o curative.
ARTICOLO 2
Per discipline bionaturali per il benessere si intendono: lo shiatsu
la riflessologia, lo watsu, la pronaterapia, la naturopatia, lo
yoga, kinesiologia, il massaggio tradizionale.
ARTICOLO 3
Elenco regionale per le discipline bionaturali per il benessere
L’elenco è suddiviso in 2 sezioni
- Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni
e Scuole di formazione
- operatori per le discipline bionaturali per il benessere
ARTICOLO 6
Qualifica di operatore
La Regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle
singole discipline bionaturali per il benessere a coloro che abbiano
superato la prova d’esame conclusiva di specifici corsi teorico-pratici
organizzati da associazioni o da imprese iscritte nella sezione
a) dell’elenco regionale
ARTICOLO 7 (esercizio dell’attività)
Ai fini dell’iscrizione occorre:
- maggiore età
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea
- Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari
che hanno regolarizzato ai sensi del D.L.25 Luglio 1998 n.286
- Diploma della scuola dell’obbligo
- qualifica conseguita ai sensi dell’articolo 6 o qualifica equipollente
conseguita in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi terzi
- Copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità
civile per i rischi derivanti dall’attività
- ARTICOLO 8
Domanda di iscrizione all’Elenco
ARTICOLO 9 e 10
Comitato delle discipline bionaturali – compiti
- pareri su sospensione e cancellazione dall’elenco
- valutazione di equipollenza dei titoli
- struttura e contenuti dei corsi
- parere sul riconoscimento delle discipline bionaturali emergenti
- divulgazione e conoscenza delle discipline bionaturali
BASILICATA
LEGGE REGIONALE N.23 01/03/2005
COSTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE
DEGLI ORDINI, COLLEGI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
ARTICOLO 1
La Regione Basilicata, riconoscendo agli Ordini, Collegi ed Associazioni
Professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate
nel consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) una
funzione sociale ed un ruolo significativo per lo sviluppo regionale:
a)Promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni
nell’esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i concittadini;
b)promuove e attua una politica di informazione e partecipazione;
c)assicura il corretto e legale esercizio delle professioni, la
qualità delle prestazioni ed il rispetto delle regole deontologiche
;
d) agevola l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo
del lavoro
e) studia le evoluzioni professionali, l’avvio e la individuazione
di nuove figure professionali, mediante l’istituzione di un osservatorio
permanente;
f) assicura un più stretto collegamento tra mondo imprenditoriale,
accademico ed istituzionale per un proficuo impiego delle professioni
ARTICOLO 2 Istituzione del Comitato consultivo
ARTICOLO 3 Compiti attribuiti
- tutela delle professioni
- proposte e pareri per la difesa dei diritti e del rapporto tra
esercenti le professioni e gli utenti
- sviluppo socio economico della Regione
- inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
- istituzione di nuove figure professionali