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La Professione Sanitaria
La "professione sanitaria" abbraccia molteplici figure professionali,
oltre ovviamente a quella del medico; se un tempo (Dpr 130 del 27.03.1969)
queste venivano definite "professioni sanitarie ausiliarie"
oggi tale denominazione è stata sostituita con quella omnicomprensiva
di "professione sanitaria".
All'interno di essa, quindi, troveremo varie figure ognuna non meno importante
dell'altra, che operano sia in strutture pubbliche che in ambito privato
ma tutti con la stessa finalità: quella di migliorare le condizioni
di salute del paziente.
Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 art. 6
Formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
v In sede ospedaliera ovvero presso altre strutture sanitarie del servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate.
v I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono
disciplinati con decreto del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della Sanità.
Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure
professionali da formare e i relativi profili",
v "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento
è in ogni caso richiesto il diploma di scuola secondaria superiore
di secondo grado di durata quinquennale."
Ed è sulla base di questa delega che con decreto ministeriale del
14.09.1994 n. 741 viene definita la figura professionale del fisioterapista.
FISIOTERAPISTA è l'operatore sanitario in possesso del diploma
universitario abilitante (conseguito ai sensi dell'art. 6, c. 3 del decreto
leg. N. 502/92 e succ.), che svolge in via autonoma, o in collaborazione
con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori,
e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia,
congenita od acquisita.
Il decreto continua poi con l'individuazione degli ambiti di operatività
che riassuntivamente possiamo indicare - nell'elaborazione e definizione
del programma di riabilitazione; - nella pratica dell'attività
terapeutica; nella proposizione e adozione dei mezzi di ausilio; -nella
verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli
obiettivi di recupero funzionale.
Il legislatore è intervenuto in questo senso con la legge n. 42
del 26.02.1999 con "disposizioni in materia sanitaria" ribadendo
quanto già stabilito con il decreto n. 502/92 e succ. e quindi
la necessità di un intervento per regolamentare singolarmente ogni
singola professione ausiliaria e delegando questo compito al ministero
della sanità d'intesa con il ministero dell'università che
con decreto devono stabilire i criteri e le modalità per la formazione
(presso istituzioni pubbliche e private) e per l'esercizio professionale.
Per il riconoscimento dei titoli cosiddetti certi sono già stati
emanati i decreti ministeriali che dettano i criteri e la procedura per
l'equipollenza
MEDICINE NON CONVENZIONALI:
v atti medici: agopuntura, omeopatia, fitoterapia, terapie manipolative
ecc.
v attività complementari: arti per la salute - massaggio, dietetica,
ginnastica energetica, ecc. MEDICINA TRADIZIONALE CINESE:
v agopuntura e moxibustione;
v dietetica cinese;
v massaggio Tui Na;
v fitoterapia cinese
v ginnastiche respiratorie (Tai Chi, Qi Cung, Wu Shu ecc.)
IN EUROPA
Negli anni novanta vi è stato un grande fermento in Europa dovuto
al diffondersi , nei vari paesi membri, degli approcci differenziati alle
medicine non convenzionali. Tale evoluzione si è manifestata attraverso
l'adozione in taluni stati di legislazioni nazionali che liberalizzano
l'esercizio delle medicine non convenzionali come la Germania ove una
legislazione sulle terapie non convenzionali esiste fin dal 1976 quando
il Parlamento sancì il pluralismo scientifico, secondo cui esistono
vari approcci in medicina e nessuno di essi, per quanto maggioritario
ha il diritto di discriminare gli altri.
In Olanda la Legge Quadro del 9.11.93 ha aperto la strada alla riforma
delle professioni sanitarie. In altri casi la regolamentazione è
stata rivolta a dei settori specifici come ad esempio la legge sulla chiropratica
in Danimarca nel 1991, in Svezia nel 1989 e in Finlandia.
Alla luce di quanto sopra, il Parlamento Europeo è intervenuto
il 27.05.1997 con la "risoluzione sullo statuto delle medicine non
convenzionali" allo scopo di individuare chiaramente le varie discipline
mediche non convenzionali, e quindi proseguire le ricerche, gli studi
clinici, la valutazione dei risultati del trattamento e valutare quindi
l'efficacia delle terapie.
In tale risoluzione il Parlamento Europeo ha individuato le otto pratiche
suscettibili di riconoscimento da parte degli organi comunitari e dei
singoli stati membri: chiropratica, omeopatia, medicina antroposofica,
medicina tradizionale cinese, shiatzu, naturopatia, osteopatia, fitoterapia.
Per ognuna di esse vengono suggeriti criteri di valutazione e si auspica
una attività di ricerca adeguata.
Tali indicazioni sono state poi riprese dal Consiglio d'Europa nella risoluzione
n. 1206 del 1999 che invita gli stati membri a regolarizzare lo stato
di queste medicine in modo che possano essere inserite a pieno titolo
nei servizi sanitari nazionali.
Sull'onda Europea, il Ministero della Sanità Italiano nell'aprile
del 1999 ha istituito una commissione di studio per le medicine non convenzionali
con lo scopo:
v di individuare le diverse discipline;
v verificarne l'efficacia terapeutica;
v fornire delle linee guida per le pratiche riconosciute;
v definire i criteri di accreditamento dei percorsi formativi per l'esercizio
delle medicine non convenzionali in modo da assicurare la professionalità;
v garantire una adeguata e corretta informazione al paziente, nonché
predisporre apposite procedure relativamente al rilascio del consenso.
Nel giugno del 1999 è stato approvato il decreto lgs n. 229 che
per la prima volta vede inserite le medicine non convenzionali nella programmazione
sanitaria nazionale come integrative alle prestazioni sanitarie "essenziali",
prevedendo la possibilità di istituire dei fondi integrativi.
Con il piano sanitario regionale della Toscana per il triennio 1999-2001
si raggiunge il massimo dell'integrazione, viene infatti dedicato alle
MNC un intero capitolo: H - integrazione delle medicine non convenzionali
negli interventi per la salute. Viene così creata una commissione
regionale per le M.N.C. nominata dalla Giunta regionale, presieduta dall'assessore
regionale al diritto alla salute e costituita da esperti in materia designati
dalla giunta regionale, per quanto attiene la rappresentanza delle realtà
di medicine non convenzionali in ambito pubblico e privato, dal CSR per
le professioni mediche e non mediche interessate.
Per attuare gli interventi previsti in questo capitolo è stato
istituito un fondo denominato "Fondo per l'integrazione delle medicine
non convenzionali negli interventi per la salute".
Le varie ASL, come il centro Fior di Prugna, l'ambulatorio pubblico di
omeopatia di Lucca, quello di fitoterapia di Empoli ed altri, hanno quindi
presentato dei progetti che sono stati valutati da apposita commissione
che li ha poi tutti approvati, erogando le relative somme ai vari ambulatori.
Piano sanitario regionale della Toscana per il triennio 2002 - 2004: la
scelta della regione in tema di MNC è stata rafforzata partendo
dalle eperienze in via di attuazione.
Il paragrafo 5.3.2.15 del PSR dedicato alle MNC, si pone i seguenti obiettivi:
v integrazione tra medicina ufficiale e medicina tradizionale;
v qualità delle prestazioni professionali di MNC nel pubblico e
nel privato (formazione - accreditamento - creazione di albi)
v diffusione informazione - diritto di scelta terapeutica.
v progetti di utilizzo di MNC in casi specifici (anziani, menopausa, malati
terminali, dipendenze)
v ruolo del Medico di medicina generale come elemento di informazione
e integrazione delle MNC nelle politiche per la salute
Proposta di Legge (On. Lucchese 14.05.2003)
"MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI"
Finalità e oggetto (Art.1):
v Riconoscimento del pluralismo scientifico (Art.32Cost.)
v Libertà di scelta terapeutica per il paziente
v Libertà di cura da parte del medico e dell'operatore non medico
(consenso informato)
vQualificazione professionale degli operatori sanitari
Università statali e non statali
Istituti privati accreditati
Corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale
v Società e associazioni Scientifiche delle MNC
v Istituti privati di formazione
vArmonizzazione delle disposizioni vigenti nei paesi membri dell'Unione
Europea
Riconoscimento diplomi a livello internazionaleCriterio della reciprocità
(accordi con gli stati)
PROFESSIONI SANITARIE ESERCITATE DA NON MEDICI (ART.21)
v Naturopatia
v Shiatsu
v Riflessologia
v Pranoterapia
Possono essere istituite altre e nuove professioni non convenzionali esercitate
da operatori non convenzionali previo accreditamento delle società
e associazioni scientifiche di riferimento.
ORDINI E ALBI (ART.22)
v Operatori non medici con diploma conseguito presso le Università
o scuole private accreditate
v Obbligatorietà dell'iscrizione per le categorie di cui all'Art.21
v Applicazione agli iscritti dell'Art.622 del Codice Penale, "rivelazione
di segreto professionale".
FORMAZIONE OPERATORI NON MEDICI
(ART.23 e 24)
v Università statali
v Università non statali
Requisito di ammissione: diploma scuola media superiore
Corsi: triennali con crediti formativi non inferiori a 180
Diploma: Diploma di Laurea nelle professioni sanitarie MNCCOMPETENZE (ART.25)
v Attività dirette alla prevenzione e salvaguardia della salute
definite dai relativi profili professionali (autonomia professionale)
v Profili professionali definiti con decreto del Ministero della Salute
previo parere della Commissione
v Non è consentito effettuare diagnosi
RICONOSCIMENTO ED EQUIPARAZIONE DEI DIPLOMI (ART.28)
v Diplomi conseguiti precedentemente e nei quattro anni successivi all'entrata
in vigore della legge presso istituti privati di formazione
v Su richiesta dell'interessato alla commissione permanente
v Commissione apposita che dà il parere vincolante alla commissione
permanente. (verifica i requisiti, valuta i titoli posseduti, valuta il
curriculum professionale, se necessario chiede un integrazione ed esprime
quindi il parere)
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