Statuto
Art. 1 – La Federazione Italiana delle Scuole
di Tuina e Qigong (FISTQ) con sede in Firenze ha lo scopo di diffondere
le tecniche del Tuina, del Qigong e delle discipline complementari.
Art. 2 – La FISTQ attraverso il
suo consiglio direttivo si propone di:
a)
tutelare il prestigio della disciplina rappresentata;
b)
favorire tutte le iniziative che possano apportare acquisizioni culturali alle società
aderenti;
c)
nominare i rappresentanti della Federazione presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni
Regionali e Nazionali;
d)
collaborare con
Autorità, Enti ed Organizzazioni Regionali e Nazionali nella realizzazione
di iniziative e provvedimenti che possano interessare la
Federazione;
e)
rappresentare presso le Autorità Regionali e Nazionali
– anche Sindacali – la Federazione e le Società facenti parte;
f)
eguali mansioni
la F.I.S.T.Q avrà anche a livello internazionale.
Art. 3 - La F.I.S.T.Q. può promuovere e incentivare attraverso le Scuole
aderenti Corsi, Conferenze, Simposi, Congressi ed ogni altra iniziativa
idonea alla conoscenza ed
allo studio del Tuina e delle tecniche complementari.
Art. 4 - La F.I.S.T.Q. può istituire Borse di Studio e premi da assegnare
ai ricercatori più meritevoli delle Scuole aderenti, per la ricerca coordinata da parte delle Scuole e della F.I.S.T.Q.
stessa, in Tuina, Qigong e tecniche complementari.
Art. 5 – Fino a quando la F.I.S.T.Q
non avrà un suo mezzo ufficiale di Stampa (giornale, rivista,
bollettino, ecc) le Scuole aderenti si impegnano a pubblicare
gratuitamente sulle
proprie Riviste o Giornali quanto verrà loro richiesto dalla F.I.S.T.Q.
Art. 6 - La F.I.S.T.Q. se richiesta può intervenire
nelle controversie tra le Scuole aderenti alla federazione
e tra i Soci delle Scuole stesse.
In tal caso il parere del Consiglio Direttivo della F.I.S.T.Q.
ha valore decisionale.
Art. 7 - La durata della federazione è a tempo indeterminato.
Art. 8 - La federazione è costituita dalle
seguenti categorie di soci: fondatori, affiliati.
Sono soci fondatori i costituenti
della Federazione;
Sono soci affiliati: le scuole
(enti, associazioni o società) che propongano corsi secondo i parametri dettati dal
regolamento (F.I.S.T.Q);
Art. 9 – Chiunque desideri essere ammesso nella Federazione
deve fare domanda
al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga
ad accettare incondizionatamente il presente statuto e uniformarsi alle sue clausole,
nonché alle prescrizioni del regolamento allegato.
Le ammissioni sono di esclusiva competenza del
Consiglio Direttivo il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni
che sono inappellabili.
L’iscrizione è a tempo indeterminato e i soci hanno diritto di voto deliberativo.
Le scuole che verranno ammesse
in qualità di socio affiliato avranno diritto ad essere rappresentate
in seno al Consiglio della FISTQ con
un consigliere solo ed esclusivamente se documenteranno di avere
un numero di soci
iscritti ed effettivi paganti superiore a trenta.
I soci possono esercitare i
loro diritti solo se in regola con il versamento della quota associativa.
Art. 10 – La quota associativa
e le relative modalità verranno
fissate di anno in anno
dal Consiglio Direttivo
Art. 11 – I soci sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
a) versare puntualmente la
quota associativa;
b) osservare le norme del presente
statuto;
c) uniformarsi alle deliberazioni
assunte dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo, anche in sede
disciplinare;
d) accettare ed osservare il
codice deontologico, nei limiti delle proprie qualifiche e competenze;
e) curare l’aggiornamento professionale
anche partecipando alle iniziative promosse dalla F.I.S.T.Q..
Art. 12 – Qualora l’iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati sarà sottoposto a
provvedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo che
potrà deliberare la censura, sospensione, o espulsione.
Art. 13 – Il rapporto sociale si
estingue:
a)
dimissioni o recesso;
b)
mancato versamento del contributo associativo nei termini, condizione
che darà luogo all’espulsione automatica;
c)
indegnità
Art. 14 – Sono organi della Federazione:
a)
Assemblea dei soci;
b)
Consiglio direttivo;
c)
Presidente.
Art. 15 – L’assemblea dei soci
può essere ordinaria o straordinaria.
Le assemblee straordinarie
sono quelle convocate per
deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto, del regolamento della
Federazione o allo scioglimento della stessa e quelle indicate
da norme di legge applicabili alla fattispecie, ordinarie sono
quindi tutte le altre.
Le assemblee che potranno anche
tenersi in luogo diverso dalla esede sociale, saranno convocate
dal Presidente mediante comunicazione che dovrà essere affissa
da ogni scuola (socia) per almeno un mese antecedente la data
di prima convocazione.
L’assemblea ordinaria ha luogo:
-
ogni anno entro 6 mesi dalla fine dell’anno sociale;
-
quando il consiglio Direttivo
ritenga opportuna convocarla;
-
quando almeno 1/3 di soci ne richieda la convocazione al
consiglio indicando
l’ordine del giorno.
L’assemblea ordinaria annuale
ha per oggetto: - rendiconto o bilancio consuntivo – bilancio
preventivo anno corrente – ogni altro argomento di ordinaria amministrazione
posto all’ordine del giorno – elezione delle cariche sociali
L’assemblea è presieduta da un presidente nominato
dall’assemblea e del
suo svolgimento è
dato atto in apposito verbale.
La deliberazione dell’assemblea sia
ordinaria che straordinaria vengono prese a maggioranza di soci
intervenuti e con
la presenza di almeno la
metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione
è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti.
I soci hanno diritto a tanti
voti in proporzione ai loro soci e allievi effettivi
paganti.
Ogni socio può essere portatore oltre al proprio voto
di una delega.
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente è l’organo esecutivo della Federazione.
E’ composto da un numero di
consiglieri che va
da un minimo di 5 ad un massimo che
varierà in funzione dell’ammissione
di nuove scuole come
disposto dall’art. 8. Il Consiglio Direttivo si compone di: un
presidente, un vice presidente, un segretario, un tesoriere e
i consiglieri. Essi sono preferibilmente scelti tra i Consiglieri
in carica delle rispettive scuole, ma possono essere
designati dall’assemblea dei votanti presenti.
Le cariche del Consiglio direttivo
della F.I.S.T.Q. saranno assegnate per votazione dei consiglieri designati.
Il Consiglio Direttivo delibera
l’ammissione dei soci, presiede
alle sorti della Federazione, ne amministra le sostanze e tutela
l’osservanza dello
Statuto, del regolamento e del codice deontologico.
Il Consiglio delibera a maggioranza,
in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo della
F.I.S.T.Q. dovrà riunirsi almeno una volta all’anno e tutte le
volte che il Presidente
lo riterrà opportuno o un terzo
dei Consiglieri ne farà richiesta al Presidente.
Il Consiglio Direttivo resta
in carica tre anni ed i Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
In caso di dimissioni anticipate o di impossibilità permanente
di uno dei Consiglieri, sarà la Scuola di appartenenza a nominare
il suo sostituto.
Art. 17 - Il Presidente in carica
rappresenta la Federazione, presiede le sedute del Consiglio Direttivo,
sovrintende a tutti gli atti ufficiali della Federazione.
In caso di dimissioni o di
impossibilità permanente del Presidente sarà il Vice Presidente
a subentrare nella carica
sino alla nomina del nuovo Presidente, con l’obbligo di convocare il nuovo Consiglio Direttivo
entro sessanta giorni
per l’assegnazione delle cariche sociali.
Il Presidente se almeno 1/3 dei consiglieri richiede la modifica
dello statuto deve indire una assemblea straordinaria entro 180
giorni dalla richiesta validamente presentata, le modificazioni saranno accolte con votazione favorevole
della maggioranza dei soci intervenuti e con la presenza di
almeno metà degli associati sia in 1° che in 2° convocazione.
Art. 18 – Il tesoriere si occupa
della redazione del
rendiconto annuale economico e patrimoniale nel rispetto dei criteri di competenza
al quale dovrà allegare
una succinta relazione
illustrativa di carattere tecnico e finanziario
nelle modalità di
legge.
Art. 19 – Il segretario redige
i verbali, attende alla corrispondenza, circa la tenuta del libro
soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle
assemblee, provvede ai rapporti tra gli associati.
Art. 20 – Gli esercizi sociali
scadono il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21 - Per tutto quanto non sia previsto nel presente
statuto si fà riferimento all’atto costitutivo
della Federazione nonché al codice civile e alle norme
vigenti in materia.