Federazione Italiana Scuole Tuina e Qigong


Statuto

Art. 1  La Federazione Italiana delle Scuole di Tuina e Qigong (FISTQ) con sede in Firenze ha lo scopo di diffondere  le tecniche  del Tuina, del Qigong  e delle discipline  complementari.

Art. 2 – La FISTQ attraverso il suo consiglio direttivo si propone di:

a)      tutelare il prestigio della disciplina rappresentata;

b)      favorire tutte le iniziative che possano apportare  acquisizioni culturali alle società aderenti;

c)      nominare i rappresentanti della Federazione  presso  Commissioni, Enti ed Organizzazioni Regionali e Nazionali;

d)      collaborare  con Autorità, Enti ed Organizzazioni Regionali e Nazionali nella realizzazione  di iniziative e provvedimenti che possano interessare la Federazione;

e)      rappresentare presso le Autorità Regionali e Nazionali – anche Sindacali – la Federazione e le Società facenti parte;

f)         eguali mansioni la F.I.S.T.Q avrà anche a livello internazionale.

Art. 3  -  La F.I.S.T.Q. può promuovere  e incentivare attraverso le Scuole aderenti Corsi, Conferenze, Simposi, Congressi ed ogni altra iniziativa idonea alla conoscenza  ed allo studio del Tuina e delle tecniche complementari.

Art. 4  - La F.I.S.T.Q. può istituire  Borse di Studio e premi da assegnare ai ricercatori più meritevoli delle Scuole aderenti, per la  ricerca coordinata da parte  delle Scuole e della F.I.S.T.Q. stessa, in Tuina, Qigong e tecniche complementari.

Art. 5 – Fino a quando la F.I.S.T.Q non avrà un suo mezzo ufficiale di Stampa (giornale, rivista, bollettino, ecc) le Scuole aderenti si impegnano a pubblicare gratuitamente  sulle proprie Riviste o Giornali quanto verrà loro richiesto dalla F.I.S.T.Q.

Art. 6 -  La F.I.S.T.Q. se richiesta può intervenire nelle controversie tra le Scuole aderenti alla federazione  e tra i Soci delle Scuole stesse.

In tal caso  il parere  del Consiglio Direttivo della F.I.S.T.Q. ha valore decisionale.

Art. 7  - La durata  della  federazione è a tempo indeterminato.

Art. 8 -  La federazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: fondatori, affiliati.

Sono soci fondatori i costituenti della Federazione;

Sono soci affiliati: le scuole (enti, associazioni o società) che propongano corsi  secondo i parametri dettati dal regolamento (F.I.S.T.Q);

Art. 9 – Chiunque desideri  essere ammesso nella Federazione  deve fare domanda  al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga  ad accettare incondizionatamente il presente statuto e   uniformarsi alle sue clausole, nonché  alle  prescrizioni del regolamento allegato.

Le ammissioni  sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo il quale, tenuto conto delle informazioni  del caso, prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili.

L’iscrizione è a tempo  indeterminato  e i soci hanno diritto di voto deliberativo.

Le scuole che verranno ammesse in qualità di socio affiliato avranno  diritto ad essere rappresentate  in  seno al Consiglio della FISTQ con un consigliere solo ed esclusivamente se documenteranno di avere un numero di  soci iscritti ed effettivi paganti superiore a trenta.

I soci possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 10 – La quota associativa e le relative modalità  verranno fissate di anno in anno  dal Consiglio Direttivo

Art. 11 – I soci sono  tenuti  a  rispettare i seguenti obblighi:

a) versare puntualmente la quota associativa;

b) osservare le norme del presente statuto;

c) uniformarsi alle deliberazioni assunte dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo, anche in sede disciplinare;

d) accettare ed osservare il codice deontologico, nei limiti delle proprie qualifiche e competenze;

e) curare l’aggiornamento professionale  anche partecipando alle iniziative promosse dalla F.I.S.T.Q..

Art. 12 – Qualora l’iscritto  venga meno agli obblighi  sopra indicati sarà sottoposto a provvedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo che potrà deliberare la censura, sospensione, o espulsione.

Art. 13 – Il rapporto sociale si estingue:

a)      dimissioni o recesso;

b)      mancato versamento del contributo  associativo nei termini, condizione che darà luogo all’espulsione automatica;

c)      indegnità

Art. 14 – Sono organi della Federazione:

a)      Assemblea dei soci;

b)      Consiglio direttivo;

c)      Presidente.

Art. 15 – L’assemblea dei soci  può essere ordinaria o straordinaria.

Le assemblee straordinarie sono quelle convocate  per deliberare in  ordine  alle modifiche  dello Statuto, del regolamento della Federazione o allo scioglimento della stessa e quelle indicate da norme  di legge  applicabili  alla fattispecie, ordinarie sono quindi  tutte le altre.

Le assemblee che potranno anche tenersi in luogo diverso dalla esede sociale, saranno convocate dal Presidente mediante comunicazione che dovrà essere affissa da ogni scuola (socia) per almeno un mese antecedente la data di prima convocazione.

L’assemblea  ordinaria ha luogo:

-         ogni anno entro 6 mesi dalla fine dell’anno sociale;

-         quando il consiglio Direttivo  ritenga opportuna convocarla;

-         quando almeno 1/3 di soci ne richieda la convocazione al consiglio  indicando l’ordine del giorno.

L’assemblea ordinaria annuale ha per oggetto: - rendiconto o bilancio consuntivo – bilancio preventivo anno corrente – ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all’ordine del giorno – elezione delle cariche sociali

L’assemblea  è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea e  del suo svolgimento  è dato atto in apposito verbale.

La  deliberazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria vengono prese a maggioranza di soci intervenuti  e con la presenza di almeno  la metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero  degli intervenuti.

I soci hanno diritto a tanti voti in  proporzione  ai loro soci e allievi effettivi paganti.

Ogni socio può essere  portatore oltre al proprio voto di una delega.

Art. 16  - Il Consiglio Direttivo  presieduto  dal Presidente è l’organo  esecutivo della Federazione.

E’ composto da un numero di consiglieri che  va da  un minimo di 5 ad un massimo che  varierà in funzione dell’ammissione  di nuove scuole  come disposto dall’art. 8. Il Consiglio Direttivo si compone di: un presidente, un vice presidente, un segretario, un tesoriere e i consiglieri. Essi sono preferibilmente scelti tra i Consiglieri in carica delle rispettive scuole, ma possono essere  designati dall’assemblea dei votanti presenti.

Le cariche del Consiglio direttivo della F.I.S.T.Q. saranno assegnate per votazione  dei consiglieri designati.

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione dei soci,  presiede alle sorti della Federazione, ne amministra le sostanze e tutela l’osservanza  dello Statuto, del regolamento e del codice deontologico.

Il Consiglio delibera a maggioranza, in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo della F.I.S.T.Q. dovrà riunirsi almeno una volta all’anno e tutte le volte che il  Presidente lo riterrà opportuno o un terzo  dei Consiglieri ne farà richiesta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni  anticipate o di impossibilità permanente di uno dei Consiglieri, sarà la Scuola di appartenenza a nominare il suo sostituto.

Art. 17 - Il Presidente in carica rappresenta la Federazione, presiede le sedute del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutti gli atti ufficiali della Federazione.

In caso di dimissioni o di impossibilità permanente del Presidente sarà il Vice Presidente a subentrare nella carica   sino alla nomina del nuovo Presidente, con l’obbligo di  convocare il nuovo Consiglio Direttivo entro sessanta  giorni  per l’assegnazione delle cariche sociali.

Il Presidente  se almeno  1/3  dei consiglieri richiede la modifica dello statuto deve indire una assemblea straordinaria entro 180 giorni dalla richiesta validamente presentata, le modificazioni  saranno accolte con votazione favorevole della maggioranza dei soci  intervenuti e con la presenza di almeno metà degli associati sia in 1° che in 2° convocazione.

Art. 18 – Il tesoriere si occupa della redazione  del rendiconto annuale economico e patrimoniale  nel rispetto dei criteri di competenza al quale  dovrà allegare  una succinta relazione  illustrativa  di carattere tecnico e finanziario nelle  modalità di legge.

Art. 19 – Il segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, circa la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle assemblee, provvede ai rapporti tra gli associati.

Art. 20 – Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 -  Per tutto  quanto non sia previsto nel presente  statuto si fà riferimento all’atto costitutivo  della Federazione nonché al codice civile e alle norme vigenti in materia.

 

Per informazioni: fistq@lycos.it

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